Hydrological or economical obligation?
Forest@ - Journal of Silviculture and Forest Ecology, Volume 8, Pages 130-131 (2011)
doi: https://doi.org/10.3832/efor0663-008
Published: Jul 19, 2011 - Copyright © 2011 SISEF
Commentaries & Perspectives
Abstract
A short comment is made about the obligation of the forest management plan in Italy, that was established as an economical (not hydrological) obligation according to the Luzzatti law of 1910.
Keywords
Nell’articolo di Gaglioppa & Zani ([1]), recentemente pubblicato su questa rivista, si fa riferimento alla pianificazione del patrimonio forestale (Piano economico) in termini di obbligo imposto in virtù del vincolo idrogeologico del R.D. 3267/1923.
Mi sembra opportuno fare una breve precisazione al riguardo.
Invero, tale obbligo per i boschi dei Comuni è un vincolo economico e non, come comunemente si crede, un vincolo idrogeologico e deriva dall’art. 24 della legge Luzzatti n. 277/1910, riguardante i provvedimenti per il Demanio Forestale dello Stato e per la tutela e l’incoraggiamento della selvicoltura.
L’art. 25 della legge 277/1910, l’art. 1 del Regolamento 721/1910 e l’art. 110 del Regolamento 188/1911 consideravano i boschi dei Comuni soggetti a regime di tutela economica. Più esplicitamente la Circolare in data 31 agosto 1912 del Direttore Generale delle Foreste Antonio Sansone chiariva che, per i soli boschi appartenenti ai Comuni e ad altri Enti, la disposizione dell’art. 24 della legge 277/1910 esigeva che l’utilizzazione dei boschi avvenisse in conformità di un piano economico, redatto per ogni singolo bosco comunale, onde fosse possibile tenere conto delle condizioni economiche e vegetative di ogni bosco, soggetto o non soggetto al vincolo forestale.
Da tali disposizioni ha origine il termine Piano Economico, non compreso da molti a distanza di tanto tempo e, talvolta, modificato da alcune Regioni in Piano di Assestamento o Piano di Gestione, con eguale finalità.
Lo Stato, con l’obbligo della redazione del piano economico o di assestamento o di gestione dei boschi dei Comuni, ha inteso tutelare la buona coltura del bosco come bene economico d’interesse pubblico, con evoluzione della legislazione, rispetto a quella del 1877, che aveva imposto solo limitazioni al diritto di proprietà per conservare la foresta nei terreni che con il disboscamento o con l’irrazionale gestione potevano subire ruscellamenti, dilavamenti, franamenti, ecc.
Il principio innovatore del vincolo economico della legge Luttazzi trovava conferma nel successivo T.U. 3267/1923, che rinnovava l’obbligo del piano economico (art. 130), con l’aggiunta di particolari agevolazioni: a) gli incoraggiamenti contributivi a favore della selvicoltura e dell’agricoltura montana (tutto il Titolo III); b) le norme (art. 135) per l’utilizzazione dei pascoli montani (si è ormai affermata la consuetudine di inserire tali norme nel Piano Economico, nonostante che nel T.U. fossero previste procedure diverse per l’approvazione e per la pubblicità ); c) il sostegno contributivo per la gestione tecnica e per la sorveglianza dei boschi comunali al fine di assicurare un migliore risultato economico (art. 139).
Pertanto il vincolo economico e, nei casi specifici, quello per la conservazione degli habitat e delle specie (D.Lgs. 367/1997), quello paesaggistico (D.Lgs. 152/2006), i criteri e gli indirizzi della Gestione Forestale Sostenibile (Conferenza di Helsinki, 1993) non sono sostitutivi o in contrasto con il vincolo idrogeologico e insieme concorrono alla tutela del bosco e delle connesse attività selvicolturali, intese come fattore di sviluppo dell’economia nazionale e strumento fondamentale per la tutela attiva degli ecosistemi e dell’assetto idrogeologico e paesaggistico del territorio (Art. 6, comma 1, del D.Lgs. 227/2001).
References
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